ERIKA GALLO

WHISTLEBLOWING

l’attuazione italiana della Direttiva (UE) 2019/1937 a maggior garanzia della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, relativamente alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto che ledono l’interesse o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venute a conoscenza nell’ambito lavorativo.

Mediante le nuove disposizioni  attuative l’Italia ha dato risposta all’esigenza dell’Unione Europea di fissare uno standard minimo di tutela per i c.d. whistleblowers che segnalano violazioni del diritto dell’Ue e nazionale che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Lo scopo della citata Direttiva Whistleblowing è quello di delineare norme e procedure finalizzate a garantire e rafforzare una protezione efficace degli informatori, cioè delle persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione Europea e nazionale.

Con l’introduzione del nuovo decreto di attuazione della direttiva in Italia gli enti privati hanno l’obbligo (e non più la facoltà) di dotarsi di canali di segnalazione interna e di adottare strumenti atti alla concreta tutela dei segnalanti. Le misure di protezione si estendono anche ai cosiddetti “facilitatori” (coloro che assistono il lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai familiari dei whistleblowers. Inoltre, l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) assume un ruolo sempre più centrale avendo il potere di sanzionare gli enti che si renderanno inadempienti agli obblighi del decreto.

Nello specifico, l’Anac metterà a disposizione un canale di segnalazione esterno alle aziende, di cui potranno usufruire i whistleblowers qualora non dovessero ricevere risposta alla segnalazione tramite i canali interni.

Sono previsti tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici.

Una forte novità è proprio la possibilità di rendere la segnalazione pubblica, tramite i mass media o i social network.

Possono beneficiare quindi delle tutele anche le persone che ricorrono alla divulgazione pubblica, a patto che abbiano prima utilizzato i canali interni o esterni, ma non abbiano ricevuto un riscontro adeguato e che non abbiano utilizzato i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o inefficacia.

La Direttiva Whistleblowing si riferisce alle violazioni delle regole poste, ad esempio, in tema di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, dalla gestione dei rifiuti alle sostanze chimiche, sanità pubblica, protezione dei consumatori e tutela della privacy; alle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; alle violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti le norme nazionali in materia di imposta sulle società.

La Direttiva Whistleblowing copre una vasta tipologia di persone segnalanti (c.d. whistleblowers) che lavorano nel settore privato o pubblico, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
  • persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

In caso di segnalazione in tali ambiti, la Direttiva Whistleblowing prevede che gli informatori:

  • siano protetti contro ogni forma di ritorsione (quali licenziamento, retrocessione, intimidazione e inserimento nelle liste nere);
  • abbiano accesso a misure di sostegno adeguate, in particolare informazioni e consulenza indipendenti e assistenza legale conformemente alle norme in materia di assistenza giudiziaria in procedimenti penali e civili transfrontalieri;
  • abbiano accesso a misure correttive adeguate, quali provvedimenti provvisori e immunità dalla responsabilità per la violazione delle clausole di non divulgazione nei loro contratti.